Revisore dei Conti Condominiali

La revisione della contabilità condominiale consiste nello svolgimento di attività e riscontri utili ad esprimere un giudizio di attendibilità del rendiconto consuntivo e, di conseguenza, sull’operato dell’amministratore in tema di contabilità.

Il novellato art. 1130-bis c.c. stabilisce che “l’assemblea di condominio può in qualsiasi momento o per più annualità specificatamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell’amministratore e la relativa spesa è ripartita tra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà”.

La legge 220/2012 ha quindi introdotto nel nostro ordinamento la figura del “revisore“.

La nomina di tale professionista può essere particolarmente utile:

  1. nel caso di nomina di nuovo amministratore senza l’approvazione del rendiconto consuntivo della gestione uscente. In tale caso l’attività del revisore è utile anche per consentire all’amministratore entrante un adeguato allineamento contabile e per dare continuità all’attività amministrativa del condominio;
  2. nel caso di errori o incongruità, anche in riferimento a bilanci già approvati;
  3. nel caso fosse riscontrata la necessità di procedere ad una verifica contabile allo scopo di accertare eventuali ammanchi da parte dell’amministratore pro tempore o uscente.

Il revisore ha l’obbligo di operare nel rispetto del mandato ricevuto. In particolare, se l’oggetto della revisione è una contabilità già approvata dall’assemblea, le verifiche devono basarsi principalmente sulla fondatezza e sulla congruità dei dati contabili, senza poter entrare nella verifica delle scelte, anche se errate, ma approvate.

Se, invece, deve verificare bilanci non ancora approvati o non presentati, la verifica potrà riguardare anche l’accertamento in termini di legittimità con verifica dei criteri di ripartizione delle spese, del regolamento di condominio e delle tabelle millesimali.

Il sottoscritto, grazie alla competenza in materia ed alla comprovata esperienza maturata negli anni, a fronte di precisa delibera assembleare, può procedere alla revisione di contabilità condominiali, avendo anche sostenuto apposito corso abilitante ed essendo iscritto presso primaria associazione di categoria.

 
 
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