La revisione della contabilità condominiale consiste nello svolgimento di attività e riscontri utili ad esprimere un giudizio di attendibilità del rendiconto consuntivo e, di conseguenza, sull’operato dell’amministratore in tema di contabilità.
Il novellato art. 1130-bis c.c. stabilisce che “l’assemblea di condominio può in qualsiasi momento o per più annualità specificatamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell’amministratore e la relativa spesa è ripartita tra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà”.
La legge 220/2012 ha quindi introdotto nel nostro ordinamento la figura del “revisore“.
La nomina di tale professionista può essere particolarmente utile:
Il revisore ha l’obbligo di operare nel rispetto del mandato ricevuto. In particolare, se l’oggetto della revisione è una contabilità già approvata dall’assemblea, le verifiche devono basarsi principalmente sulla fondatezza e sulla congruità dei dati contabili, senza poter entrare nella verifica delle scelte, anche se errate, ma approvate.
Se, invece, deve verificare bilanci non ancora approvati o non presentati, la verifica potrà riguardare anche l’accertamento in termini di legittimità con verifica dei criteri di ripartizione delle spese, del regolamento di condominio e delle tabelle millesimali.
Il sottoscritto, grazie alla competenza in materia ed alla comprovata esperienza maturata negli anni, a fronte di precisa delibera assembleare, può procedere alla revisione di contabilità condominiali, avendo anche sostenuto apposito corso abilitante ed essendo iscritto presso primaria associazione di categoria.